Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” tra le altre misure di sostegno economico per le famiglie e i lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto una serie di misure a sostegno della liquidità sia delle famiglie sia delle imprese tanto attraverso il sistema bancario quanto di carattere fiscale.

Le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, così come individuate dall’art. 56 comma 2  lettere b) e c) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 destinate alle piccole, medie e microimprese, aventi sede in Italia ed ai professionisti con partita iva, prevedono:

  • la sospensione sino al 30 settembre 2020 del mutuo e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche quelli conclusi attraverso il rilascio di cambiali agrarie, il cui pagamento delle rate o dei canoni di leasing è in scadenza prima del 30 settembre 2020. In tal caso il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato senza alcuna formalità;
  • la proroga dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • la c.d. “Moratoria ABI” che prevede:
  • per i finanziamenti a medio lungo termine in essere al 31 gennaio 2020 ovvero per i mutui, anche conclusi attraverso il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate  fino a un massimo di un anno;
  • per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, in essere al 31 gennaio 2020 la sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing.

In verità, con la c.d. “Moratoria ABI” il soggetto in difficoltà potrà, laddove possibile, rinegoziare o ristrutturare il proprio debito mediante richiesta di nuova liquidità, potrà pattuire accordi più sostenibili con i creditori o potrà definire un piano di risanamento nonché potrà richiedere alla propria Banca l’applicazione di condizioni migliorative rispetto a quelle in essere.

L’attivazione di tali misure comporterà notevoli vantaggi sia al Richiedente sia alla Banca. Difatti, il cliente eviterà di essere segnalato in Centrale Rischi (con conseguente revoca degli affidamenti) mantenendo dunque i rapporti contrattuali con il proprio Istituto di credito in regime di adempimento e, nel contempo, potrà beneficiare della essenziale continuità di impresa evitando di impegnarsi nell’immediato alle ingenti esposizioni di liquidità che ne derivano, mentre la Banca eviterà di definire il credito come deteriorato.

Come detto sopra l’attivazione delle suindicate misure non è automatica. Il cliente, infatti, dovrà formulare apposita domanda alla propria Banca.

Quanto invece alle misure fiscali a sostegno della liquidità, sia delle famiglie sia delle imprese, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 68 comma 1 e 2 ha disposto la sospensione dei termini per il pagamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, il cui versamento era ed è in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sia con riferimento alle entrate tributarie sia con riferimento alle entrate non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito Inps, intimazioni di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.

Tuttavia la norma stabilisce che tutti i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere eseguiti dal contribuente in una unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Qualora il contribuente non sia in grado di ottemperare al pagamento per intero lo stesso potrà richiedere, nel medesimo termine ovvero entro il 30 giugno 2020, mediante presentazione di apposita istanza, la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73.

L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 al comma 3 ha disposto, inoltre, il differimento del pagamento della rata della c.d. “Rottamazione-ter” scadente il 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e il pagamento della rata del c.d. “Saldo e Stralcio” scadente il 31 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Attraverso tale attività il soggetto eviterebbe di incorrere in sanzioni e/o di essere destinatario di nuove cartelle e/o di intimazioni di pagamento, o addirittura possa essere oggetto di procedure esecutive quali iscrizioni di ipoteche, iscrizioni di fermo amministrativo, pignoramento presso terzi. Procedure esecutive che si rammenta sono ad oggi sospese sino al 31 maggio 2020.